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Prima accensione "completamente gratuita" con attivazione della garanzia convenzionale, controlli e tarature
per la perfetta efficienza del vostro impianto 

Chi Siamo

La CAST SNC di Antinori Cardinali e Raccosta nasce nel 1995 a Morrovalle dall'unione di tre ditte individuali con esperienze decennali, in qualità di centri di assistenza tecnica operanti nel settore del condizionamento, riscaldamento, trattamento aria e acqua, con manutenzioni e conduzioni di impianti civili ed industriali.

Da questa unione si sono sviluppate ed ottimizzate le varie capacità ed esperienze professionali apportate dai singoli soci per migliorare il servizio di assistenza tecnica verso la propria clientela.

Da oltre 20 anni la Cast snc opera nel settore termotecnico per garantire ai propri clienti un servizio di assistenza, manutenzione e supporto tecnico, multimarca, nel settore della climatizzazione estiva e invernale, civile e industriale, in tutta la regione Marche e in particolar modo nella provincia di Macerata.

Soddisfa i requisiti di qualità necessari all'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile e Conduttore d'impianto.

Tutti gli interventi effettuati sono garantiti secondo le normative di legge vigenti.

L'utilizzo di ricambi e accessori originali consente di offrire ai propri clienti, servizi coperti dalla garanzia fornita dal costruttore.

Il Team

​Il quadro organizzativo, nel tempo, si è sempre più strutturato per poter gestire al meglio il lavoro, coniugando le esigenze della propria clientela con brevi e tempestivi tempi di intervento ed elevando sempre più le capacità tecniche dei propri dipendenti nel rispetto dei requisiti di legge.

Tempestività

CAST SNC dispone di un nuovo e attrezzato magazzino, al cui interno troviamo un vasto assortimento di ricambi originali per caldaie, condizionatori, addolcitori o sistemi di trattamento acqua, idro e sanitari delle migliori case costruttrici. Ciò ci permette di garantire ai clienti rapidità e tempestività nei tempi di esecuzione d'intervento. 

Qualità garantita

Con la nuova sede di Civitanova Marche presso la "Zona Industriale A", inaugurata nel 2005, si è potuto ottimizzare, inoltre, l'aspetto organizzativo e logistico delle varie attività lavorative interne ed esterne con il conseguimento delle più importanti certificazioni aziendali come ISO 9001 e Fgas.

Fiducia

La CAST SNC offre contratti di assistenza annuali personalizzati, garantendo un servizio di reperibilità anche nei giorni festivi tramite un numero di telefono dedicato. Offre il servizio di compilazione e invio della documentazione richiesta dal catasto termico della Regione Marche, con relativo bollino verde, il cui costo varia a seconda della tipologia dell’impianto termico.

Tutti i servizi di cui hai bisogno, in un unico punto


NORMATIVE DI CONTROLLO ANNUALE E OBBLIGHI DI LEGGE MANUTENZIONE

Le normative di legge obbligano ad effettuare periodicamente la manutenzione su impianti di climatizzazione estiva e invernale e richiedono l'applicazione del "bollino" per le caldaie, al fine di garantire performance elevate dell'impianto termico ma soprattutto per mantenere un elevato grado di sicurezza.

Oltre alle periodiche manutenzioni previste dal costruttore, è necessario far eseguire la prova di combustione con l'autodichiarazione di avvenuto controllo caldaia per l'efficienza energetica inviando il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore.

Per gli impianti di climatizzazioni, offriamo la compilazione del "Libretto Impianto" e del "rapporto di efficienza energetica" oltre al "Registro Apparecchiature" per tutti gli impianti che rientrano nel decreto Fgas come previsto dalle nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013 e i nuovi criteri per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013.

Cast snc offre hai propri clienti il servizio di invio telematico della documentazione prevista agli enti preposti al controllo. 

"Zero preoccupazioni e Zero problemi grazie a Cast snc"

Verifica della Strumentazione Fgas

CAST SNC è in grado di effettuare la verifica della strumentazione per il controllo delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra tramite il sistema di riferibilità, cioè attraverso il confronto con uno strumento campione certificato, come stabilito dall’art. 13 del DPR gennaio 2012, n° 43 secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente.


Clicca nel pulsante sotto e scarica il modulo per avere più informazioni sulla normativa, la procedura e info costi
Maggiori informazioni

I vantaggi di un contratto di assistenza

CAST snc è lieta di proporre ai propri clienti, contratti di assistenza e manutenzione personalizzati grazie ai quali vi garantirete notevoli benefici per voi e il vostro impianto.

Sicurezza prima di tutto

Il vostro impianto sarà sempre efficiente grazie alle analisi di rendimento energetico che verranno effettuate durante la manutenzione programmata

Risparmio economico

Rispettando i controlli periodici previsti, si ottiene un notevole risparmio economico, efficacia nei consumi e sconti previsti nella manodopera o nel diritto di chiamata

Estensione di garanzia

Possibilità di estensione della garanzia convenzionale per le nuove installazioni

Rapidità di intervento

Garantiamo massima priorità e servizio di reperibilità con un numero di telefono dedicato

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Orari di apertura

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BWT ha collaborato con AQUA ITALIA ( di cui è membro attivo e Socio fondatore) nella realizzazione di una nuova Guida (in allegato) sulla “Scelta del trattamento dell’acqua negli impianti per la climatizzazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici” così come anche previsto dalla nuova UNI 8065:2019.
Il documento (scaricabile anche dal sito Aqua Italia/ANIMA) diventa un importante strumento per tutti i professionisti del settore idrotermosanitario. La Guida è un vademecum condiviso dalle principali aziende che risiedono in associazione, nel quale vengono valorizzati i vantaggi del trattamento dell’acqua per l’efficienza energetica negli edifici e si orientano progettisti, installatori e manutentori sulla corretta scelta impiantistica.
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Come previsto dal D.P.R. 146/19, nel portale bancadati.gas.it è stata attivata la sezione “Comunicazione interventi”.
Dal 25 settembre le Imprese certificate potranno comunicare per via telematica entro 30 giorni dall’intervento le informazioni relative alle attività di:
• installazione
• controllo perdite
• manutenzione
• riparazione
svolte su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
Per far ciò le Imprese devono prima richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione degli interventi.
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La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31
dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della
detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno
pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento (UE) n. 811/2013.
Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
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Domande frequenti

Hai delle domande? Siamo qui per aiutarti.
  • Quali sono le nuove disposizioni per gli impianti termici?

    A metà del 2013, per superare la procedura comunitaria di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, è stato adottato il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (G.U. n. 130 del 5 giugno 2013), che modifica il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in quanto parzialmente in contrasto con le disposizioni comunitarie. In particolare, il D.L. 63/2013, all'art. 18, abroga l'art. 12 del D.Lgs. 192/2005 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), che rimandava alle disposizioni di cui all'Allegato L dello stesso decreto legislativo: "Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici".


    Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Il D.P.R. 74/2013, in coerenza con la citata Direttiva 2010/31/UE, riordina la normativa in materia di controlli e ispezioni sugli impianti termici e introduce numerose novità rispetto alla legislazione previgente.


    Tali novità normative dovevano essere recepite dalle Regioni con l’adeguamento della propria legislazione in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.


    A tal fine, a partire dal luglio 2013 sono stati effettuati numerosi incontri di consultazione e confronto con UPI, ANCI e tutte le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti in quanto autorità competenti (enti preposti ai controlli e alle ispezioni sugli impianti termici), nonché con i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, CNA, Confartigianato) e delle associazioni di tutela dei consumatori (Federconsumatori, Adiconsum, Adoc), così da raccogliere le istanze di tutti i soggetti coinvolti.


    Alla fine del processo di consultazione Il Consiglio Regionale delle Marche ha definitivamente approvato la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 – Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (pubblicata sul BUR n. 37 del 30-4-2015). Il 4 giugno 2015 è stato, infine, approvato il Decreto Dirigenziale n. 61/EFR con l’edizione di tutti gli allegati previsti dalla Legge Regionale 19/2015.



    Come previsto dal D.Lgs 192/05 e dal DPR 74/2013, le nuove disposizioni introducono l’omogeneità su tutto il territorio regionale dei costi, delle modalità degli accertamenti e ispezioni sull’efficienza energetica e la sicurezza degli impianti termici (impianti centralizzati per il riscaldamento ambientale, impianti autonomi, impianti per il raffrescamento di potenza superiore a 12 kW, impianti per il teleriscaldamento o impianti cogenerativi). Data la differente applicazione zonale della previgente normativa, la L.R. 19/2015 prevede anche una fase transitoria di riallineamento tra i vari territori, in modo che entro il 2017 si possa giungere all’uniformità di applicazione nell’intera regione. Un ulteriore strumento previsto dalla L.R. 19/2015 è il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), che dovrà essere al più presto operativo per l’invio informatizzato dei rapporti di controllo e più in generale per la digitalizzazione di tutti i processi, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure e rendere più trasparente il sistema dei controlli.



    La L.R. 19/2015 rappresenta, dunque, un ulteriore passo avanti nell'attuazione delle direttive europee in materia di politiche energetiche: essa sostituisce la previgente L.R. 9/2008 e i vecchi regolamenti comunali e provinciali relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti, confermando però il ruolo di Autorità Competenti (AC) ai comuni sopra i 40 mila abitanti e alle province sulla restante parte del territorio. Le Autorità Competenti opereranno sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni regionali.

  • Cos'è il controllo di efficienza energetica dell'impianto e quali soggetti sono sottoposti?

    Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:


    • impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;


    • impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.


    I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione con la cadenza indicata nella tabella sotto riportata (allegato 3 alla LR 19/2015).


    Per quanto riguarda la potenza dell’impianto essa si riferisce alla somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere che si esegue soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. In altre parole, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo (condizionamento e pompe) sono indipendenti (per esempio, una caldaia alimentata a metano e una pompa di calore per il riscaldamento ambientale, del tutto indipendenti, o due o più macchine frigorifere, anche con funzionamento a pompa di calore, indipendenti.


    Oltre alla tempistica indicata nella tabella, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:


    • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;


    • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;


    • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.


    Il controllo di efficienza energetica riguarda in particolare:


    • il sistema di generazione dell’energia, ossia generatori di calore, macchine frigorifere, pompe di calore, scambiatori di calore del teleriscaldamento o teleraffrescamento, sistemi di cogenerazione (nel caso di generatori di calore a fiamma, per esempio caldaie a gas o a gasolio, questo controllo coincide con la misurazione del rendimento della combustione - analisi dei fumi);


    • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;


    • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.


    Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo dell’Efficienza Energetica (REE) in due copie di cui:


    • una copia è trattenuta dal manutentore stesso;


    • una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto.


    Quando il controllo dell’efficienza energetica viene effettuato perché in scadenza secondo la tabella sotto riportata (all’allegato 3 alla LR 19/2015) il manutentore deve redigere e sottoscrivere anche una terza copia del Rapporto di Controllo dell’Efficienza Energetica (REE) che dovrà inviare all’Autorità Competente o all’Organismo Esterno da queste delegato.


    A quest’ultima copia deve essere allegato il “segno identificativo” (Bollino) istituito dalla Regione per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.


    Il costo del “segno identificativo”, diversificato secondo la tipologia dell’impianto come indicato nelle tabelle sottostanti (allegato 7 alla LR 19/2015), è a carico del Responsabile dell’Impianto Termico ma può essere acquisito dal manutentore per conto di quest’ultimo.



  • Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

    Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".


    La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.


    I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.


    Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.


    Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

  • Che cos'è il bollino verde?

    Il Bollino Verde è un etichetta adesiva che può essere applicata al Rapporto di Controllo Tecnico ogni qualvolta venga eseguito il controllo del rendimento energetico della caldaia (cd prova fumi). L’applicazione del Bollino attesta che l’impianto funziona correttamente.

  • Quali sono i compiti dei soggetti operanti ​sugli impianti termici?

    Compiti del Conduttore


    Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici.

    La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall’articolo 287 del d.lgs. 152/2006.


    In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:


    a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;


    b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.


     


    Compiti del Responsabile dell’Impianto


    Il responsabile dell’impianto termico è garante dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:


    Il responsabile dell’impianto termico è garante dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:


    a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del DPR 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 dello stesso DPR;


    b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);


    c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);


    d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 7 del DPR 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;


    e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 8 del DPR 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;


    f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);


    g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 11 della LR 19/2015 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;


    h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto e in particolare:


    1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al DM 37/2008;


    2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) e della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore o installatore ha l’obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;


    3) copia del rapporto di prova, che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di un’eventuale ispezione dell’impianto termico;


    4) il libretto di impianto;


    5) i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;


    i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:


    1) la scheda identificativa dell’impianto (scheda 1 del libretto di impianto – allegato I al DM 10/02/2014);


    2) la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico (allegato 1 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    3) nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo (allegato 2 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:


    1) la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’articolo 9, comma 2 della LR 19/2015 (allegato 17 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’articolo 8, commi 18 e 21 della LR 19/2015 (allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’articolo 8, commi 19 e 20 della LR 19/2015 (allegato 16 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    m) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 7 e 8 della LR 19/2015, firmando per presa visione il rapporto che l’ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall’articolo 6 del DPR 74/2013, il responsabile dell’impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) della LR 19/2015 (allegato 3 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015).




    Compiti del Terzo Responsabile


    Il terzo responsabile dell’impianto termico, nominato dall’occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.


    Il terzo responsabile dell’impianto termico, nominato dall’occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.


    In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:


    a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante ed in particolare:


    1)     condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del DPR 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 dello stesso DPR;


    2)     demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);


    3)     demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);


    4)     provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 7 del DPR 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;


    5)     firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore compila al termine dei controlli;


    6)     acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;


    7)     conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto e in particolare:


    ·      la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al DM 37/2008;


    ·      una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE) e della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) che il manutentore o installatore ha l’obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;


    ·      copia del rapporto di prova, che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di un’eventuale ispezione dell’impianto termico;


    ·      il libretto di impianto;


    ·      i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;


    8)     redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:


    ·      la scheda identificativa dell’impianto (scheda 1 del libretto di impianto – allegato I al DM 10/02/2014);


    ·      la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico (allegato 1 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);;


    ·      nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo (allegato 2 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    9)     compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:


    ·      la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’articolo 9, comma 2 della LR 19/2015 (allegato 17 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    ·      la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’articolo 8, commi 18 e 21 della LR 19/2015 (allegato 13 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    ·      la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’articolo 8, commi 19 e 20 della LR 19/2015 (allegato 16 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) e della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) di cui all’articolo 4 della LR 19/2015;


    c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile (allegato 3 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall’incarico (allegato 3 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015);


    e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all’eventuale terzo subentrante l’originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.



    Compiti del Manutentore


    Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell’impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell’allegato 1 (definizioni) della LR 19/2015 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato.Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell’impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell’allegato 1 (definizioni) della LR 19/2015 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato.


    In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:


    a)    compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;


    b)   effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del DPR 74/2013;


    c)    effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del DPR 74/2013;


    d)   redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (REE - allegati 9, 10, 11 e 12 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015) e la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM – allegato 8 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015), al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l’altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;


    e)   dichiarare in forma scritta all’utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente (allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015):


    1.       quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;


    2.       con quale frequenza tali operazioni vanno effettuate.


    Le dichiarazioni, sottoscritte dal responsabile d’impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.



  • Quali sono le operazioni di manutenzione previste sugli impianti termici?

    Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.


    Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.


    Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative Uni e Cei per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.


    Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (occorre utilizzare il format di cui agli allegati 4, 5, 6 e 7 del DDPF 61/EFR del 04/06/2015):



    quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;


    con quale frequenza le operazioni anzidette vadano effettuate.




    Gli installatori o i manutentori devono inviare tale dichiarazione anche all’Autorità Competente per le verifiche o all’Organismo Esterno eventualmente delegato da quest’ultime.


    Negli impianti termici per la climatizzazione invernale, alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica nominale utile compresa tra 10 e 100 kW e in cui è programmata una manutenzione biennale o annuale, è previsto l’invio alle Autorità Competenti, o all’Organismo Esterno da queste eventualmente delegato, della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM – allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015) a metà del periodo di cui alla tabella di cui all’allegato 3 alla LR 19/2015 (4 anni).


    L’invio della DAM deve essere effettuato dal manutentore senza costi aggiuntivi per l’utente.


    LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SONO OBBLIGATORIE.



  • In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?

    L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il ……..”.


    Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione:


    in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;

    con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;

    nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.


     

  • Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?

    Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.


    Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.


    Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.


    Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.


    Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

  • Per gli impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore è sufficiente compilare e tenere aggiornato il libretto di impianto?

    Per le macchine frigorifere, contenenti gas HFC (F-gas) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al libretto di impianto, occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente. Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro dell’apparecchiatura.

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